05 Ottobre 2024
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FERRAGOSTO 2023: TUTTE LE MISURE STRAORDINARIE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELL’INCOLUMITÀ E SICUREZZA PUBBLICA

12-08-2023 07:01 - News Generiche
L'ORDINANZA SINDACALE N. 26/2023 DISPONE PER LE GIORNATE DEL 14 E 15 AGOSTO IL DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI, DI UTILIZZARE ATTENDAMENTI E BIVACCHI SOTTO OGNI FORMA E DELLA VENDITA E CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE. IL COMUNE DI CAPACI IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DAGLI ALTRI COMUNI COSTIERI DEL PALERMITANO


Il Sindaco del Comune di Capaci Pietro Puccio con l'Ordinanza n. 26 del 09/08/2023, ha emanato ulteriore misure straordinarie per il Ferragosto 2023, al fine di prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio ed assicurare la sicurezza pubblica.

I divieti (Divieto di accensione di sparo di fuochi e/o lancio di giochi pirotecnici; Divieto accensione di falò e di detenzione e trasporto legna, bevande in bottiglie di vetro e lattine) decorrono per le giornate del 14 e 15 agosto lungo tutto il litorale del Comune di CAPACI (piazzale XXIII Maggio, via Mediterraneo 3 ottobre 2013, Via Riccione fino alla foce del torrente Ciachea).

Ecco, in sintesi, le disposizioni sindacali:
  • DIVIETO di accensione di sparo di fuochi, lancio di giochi pirotecnici, petardi e simili, in caso di assenza di apposita autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di accensione di artifici pirotecnici, di materiale esplodente, di innalzarsi di aerostati con fiamme, di lancio di razzi, di scoppio di petardi, di botti, di mortaretti e simili come previsto dall'art. 57 T.U.L.PS. (R.D. 18.06.1931, n.773);
  • DIVIETO di accensione di falò, la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sul litorale;
  • DIVIETO di attendamenti e di campeggio, il montaggio di tende di qualunque tipologia e dimensione; la detenzione, a qualsiasi titolo, sulla pubblica via ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di qualunque materiale che possa anche astrattamente servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e genere sul litorale;
  • DIVIETO di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine, compresi quelli dei distributori automatici, fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni (articolo 689 del Codice Penale);
  • DIVIETO di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite od alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, è, altresì, vietato a tutti i consumatori su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione di contenitori di vetro, di bottiglie di vetro e di lattine.


Fonte: R.P.P.
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