IMU 2023: AVVISO SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2023
05-06-2023 04:45 - News Generiche
IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 762, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019, DEVE ESSERE ESEGUITO ENTRO IL 16 GIUGNO 2023 ED È PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER IL PRIMO SEMESTRE APPLICANDO L'ALIQUOTA E LA DETRAZIONE DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE
Il prossimo 16 GIUGNO scade il pagamento IMU per la rata in acconto anno 2023.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, ed in particolare ha disciplinato la nuova IMU (art. 1 - comma 739 e seguenti) ed abolito la TASI.
La Giunta Municipale, con proprio atto n. 62 dello scorso 31 marzo ha confermato per l'anno 2023 le aliquote già applicate per l'anno 2022 ed approvate nell'anno 2020 con la Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 09/07/2020 (pubblicata sul Portale del federalismo fiscale), riassunte come segue:
Fonte: R.P.P.
Il prossimo 16 GIUGNO scade il pagamento IMU per la rata in acconto anno 2023.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020/2022) ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, ed in particolare ha disciplinato la nuova IMU (art. 1 - comma 739 e seguenti) ed abolito la TASI.
La Giunta Municipale, con proprio atto n. 62 dello scorso 31 marzo ha confermato per l'anno 2023 le aliquote già applicate per l'anno 2022 ed approvate nell'anno 2020 con la Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 09/07/2020 (pubblicata sul Portale del federalismo fiscale), riassunte come segue:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- il comma 751 della legge n. 160 del 2019, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce) sono esenti dall'IMU, se permane tale destinazione ;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
DETRAZIONI PER L'ANNO 2023:
- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).
Versamento mediante modello F24
Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (MODELLO F24).
Versamento mediante modello F24
Nel modello, oltre al codice tributo, dovrà essere indicato anche il seguente codice catastale comunale: B645.
Ciascun rigo del modello di pagamento deve essere arrotondato all'euro:
- per difetto se la frazione decimale è minore od uguale a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- PEO: tributi.imu@old.comune.capaci.pa.it
- PEC: tributi.comunecapaci@pec.it
Fonte: R.P.P.