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CORONAVIRUS: LE NUOVE MISURE PREVISTE DAL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

04-11-2020 16:16 - News Generiche
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO SI APPLICANO DAL 5 NOVEMBRE 2020, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE DEL DPCM 24 OTTOBRE 2020, E SONO EFFICACI FINO AL 3 DICEMBRE 2020. ITALIA DIVISA IN TRE FASCE DI RISCHIO CONTAGIO: GIALLO, ARANCIONE, ROSSO. ATTESA PER LA SICILIA: SECONDO INDISCREZIONI È CONSIDERATA TRA LE REGIONI ARANCIONI, A RISCHIO MEDIO


Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.


Il nuovo DPCM prevede che il Ministro della Salute possa emanare una ordinanza per inquadrare una regione in uno scenario di pericolosità di livello 3 (ARANCIONE) o livello 4 (ROSSO) con misure progressivamente ed ulteriormente restrittive come indicato in via del tutto esemplificativa nelle slide.

Attualmente, secondo indiscrezioni, la Sicilia dovrebbe trovarsi nella zona ARANCIONE, per cui per la nostra regione valgono anche le misure aggiuntive previste per zone con rischio di livello 3

Le nuove misure in sintesi valide sull'intero territorio nazionale dal 5 novembre fino al 3 dicembre 2020 sono le seguenti:

MISURE PRINCIPALI PER TUTTA ITALIA
  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto.
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
ZONE ARANCIONI - LE MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO MEDIO
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
ZONE ROSSE - LE MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO ALTO
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.



Fonte: R.P.P.

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