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IMU 2014: ADOTTATO IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE

30-04-2014 18:35 - News Generiche
CON LA PROPRIA DELIBERA N. 52 DEL 24 APRILE 2014 IL CONSIGLIO COMUNALE HA MODIFICATO IL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L´APPLICAZIONE DELL´IMU, APPROVANDO L´ESENZIONE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI TRANNE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 ED ESTENDENDO I CASI DI ESENZIONE TRA I QUALI L´IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D´USO GRATUITO.



L a deliberazione del Consiglio comunale sostanzialmente accoglie quanto sancito dal comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma statale stabilisce, infatti, che l´imposta municipale propria non si applica al possesso dell´abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per le prime case, appartenenti a queste ultime categorie, dunque, si applicheranno l´aliquota e la detrazione stabilita dalla legge.

L´organo consiliare, inoltre, ha provveduto a deliberare altre ipotesi di esclusione dalla tassazione IMU previste dalla stessa normativa statale.

Si è così stabilito di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

  • l´abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  • l´immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • l´abitazione e relative pertinenze concessa in comodato d´uso gratuito dal soggetto passivo dell´imposta a parenti in linea retta entro il primo grado purché utilizzata come abitazione principale dal comodatario.


Per gli immobili in comodato d´uso gratuito si rimanda ad apposito approfondimento.

LINK CORRELATI
IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L´APPLICAZIONE DELL´IMU
IMU 2014: GLI IMMOBILI IN COMODATO D´USO GRATUITO

Fonte: R.P.P.

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