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EMERGENZA DIOSSINA. MISURE SANITARIE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

08-09-2012 01:12 - News Generiche
EMESSA L´ORDINANZA SINDACALE IN VIA PREVENTIVA E CAUTELATIVA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA AL FINE DI ADOTTARE LE AZIONI RITENUTE STRATEGICHE IDONEE A RIDURRE L´EVENTUALE RISCHIO SANITARIO NELLA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NEL PERIMETRO DELLA ZONA DI PROTEZIONE DA DIOSSINA NELL´AREA DI BELLOLAMPO PER UN RAGGIO DI 3 KM INTERESSATA DALL´INCENDIO DELLE SETTTIMANE SCORSE.



Ordinanza sindacale n. 30 del 04.09.2012 che detta le linee guida per la protezione da diossina si è resa necessaria a seguito dell´incendio, sviluppatosi nelle scorse settimane, nell´area della discarica di BELLOLAMPO, la cui combustione ha portato alla formazione di polveri e metalli pesanti considerati cancerogeni per l´uomo.

Il fenomeno, prontamente monitorizzato dall´ARPA SICILIA, è seguito con attenzione dall´Assessorato regionale alla Salute tramite il Dipartimento per le attività sanitarie e l´Osservatorio Epidemologico. Lo scorso 29 agosto, l´Assessorato ha diramato la direttiva (D.D.G. n. 01690 del 29.08.2012) con la quale è stata individuata la zona di protezione da diossina nell´area di BELLOLAMPO che, estendendosi per un raggio di 3 km, comprende le contrade SOPRABANCO, INFERNULA, RIZZA e SUSINNA del territorio comunale di Capaci, e vengono elencate le misure sanitarie ritenute necessarie per ridurre i rischi di contaminazione.

L´ordinanza sindacale recepisce le misure per la sicurezza alimentare indicate dal D.D.G. n. 01690 del 29.08.2012 così come elencate di seguito:

divieto di utilizzare per l´alimentazione umana il latte proveniente dalle aziende presenti nell´ambito della zona di protezione e i prodotti da esso derivati e preparati dopo il 29.07.2012;
i prodotti ortofrutticoli provenienti dalla zona di protezione potranno essere consumati solo dopo accurato lavaggio come da buona prassi igienica;
nell´ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a) divieto di spostamento degli animali appartenenti alla specie bovina, ovina caprina, suina, equina e da cortile allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano;
b) divieto di pascolo;
c) divieto di utilizzo e vendita dei foraggi contaminati e di quelli esposti all´eventuale ricaduta per l´alimentazione degli animali;
d) divieto di raccolta e consumo di funghi spontanei;
e) detenere volatili e altri animali da cortile in strutture chiuse , alimentandoli con prodotti provenienti da zone poste all´esterno della zona di protezione;
f) divieto di consumare in proprio o dic edere a terzi carni e uova, prodotti dopo il 29.07.201, derivanti da allevamenti avicoli ed animali da cortile rurali, a conduzione familiare.

Altre disposizioni riguardano il servizio veterinario dell´ASP competente per territorio al quale spetta di autorizzare l´uscita degli animali dalle aziende per essere trasportati direttamente ad un impianto di macellazione alle seguenti condizioni:

- che il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
- che il servizio sanitario competente sull´impianto di macellazione venga informato dell´intenzione dell´invio di tali capi da parte del servizio veterinario competente sull´allevamento di origine;
- che il modello 4 riporti la dicitura "animale proveniente da zona di protezione da diossine e PCB";
- il giudizio di idoneità al consumo umano è subordinato al sequestro e distruzione di fegato, e reni ed all´esito favorevole di un controllo su muscolo scheletrico effettuato secondo le modalità di campionamento previste dal Regolamento n. 252 del 21.03.2012 per la ricerca di diossina e PCB simili;
- lo spostamento in entrata ed in uscita di capi appartenenti alla specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina in aziende da ingrasso a stalla di sosta presente nell´ambito della zona di protezione.


Fonte: U.R.P.

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