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CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE: NUOVE DISPOSIZIONI

10-01-2012 14:45 - News Generiche
STOP AI CERTIFICATI NEI RAPPORTI FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI. A SEGUITO DELL´ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI STABILITÀ (L. 183/2011),DAL 1° GENNAIO 2012 I CERTIFICATI RILASCIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A STATI, QUALITÀ PERSONALI E FATTI SONO VALIDI ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (CITTADINO ED IMPRESE, BANCHE, ASSICURAZIONI, ECCETERA)



A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (Legge 12 novembre 2011 n. 183), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La normativa vigente pertanto obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici (Poste, Inps, Enel, eccetera) ad accettare e quindi a richiedere, in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l´autocertificazione. Questo comporta che per tutti i certificati dell´anagrafe è previsto in ogni caso il pagamento dell´imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,60 per ciascun documento. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ´istituzioni private´: banche, assicurazioni, agenzie d´affari, notai (art. 2, D.P.R. 445). L´autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell´ atto di notorietà hanno lo stesso valore dei certificati (artt. 46 e 47, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

Fonte: U.R.P.

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