APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L´APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TASI
26-05-2014 11:16 - News Generiche
IL CONSIGLIO COMUNALE HA ADOTTATO LA DISCIPLINA DELLA NUOVA ENTRATA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L´ANNO 2014 IN FORZA DELLA PROPRIA POTESTÀ REGOLAMENTARE PREVISTA DALL´ART. 52 DEL D.L. N. 446/1997.
La TASI è la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l´abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini IMU. La base imponibile si determina con le stesse regole dell´IMU.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità e in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per l´anno 2014, va comunque rispettato il vincolo, stabilito dal comma 677 della Legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell´IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all´aliquota massima consentita dalla legge statale per l´IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille.
Ciò significa, che per effetto delle aliquote IMU e TASI dovute per l´anno corrente, la TASI si applicherà unicamente per le prime case.
Il regolamento comunale, distingue, comunque, sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili dell´immobile quali soggetti passivi della tassa. Qualora la normativa statale optasse per il superamento del tetto del 10,6 per mille l´occupante dovrebbe versare la TASI nella misura del 10% del tributo complessivo dovuto in base all´aliquota applicata all´immobile occupato. La restante parte, pari al 90%, sarebbe a carico del possessore.
La TASI è stata istituita con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come una delle tre componenti della nuova IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), le altre sono l´IMU (di natura patrimoniale) e la TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell´utilizzatore).
Al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina dei tributi comunali, l´amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC.
Il regolamento comunale per l´applicazione della TASI, predisposto dall´Ufficio Servizi Tributi, è stato adottato con delibera consiliare n. 51 del 24/04/2014.
Per il versamento della TASI, come per l´IMU, sono previste due rate le cui scadenze sono fissate al 16 giugno e al 16 dicembre. È, comunque, consentito il pagamento in un´unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
Per il versamento del tributo, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
(notizia già pubblicata il 29-04-2014 11:16)
LINK CORRELATI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Fonte: R.P.P.
La TASI è la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l´abitazione principale, e sulle aree fabbricabili, così come definiti ai fini IMU. La base imponibile si determina con le stesse regole dell´IMU.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità e in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per l´anno 2014, va comunque rispettato il vincolo, stabilito dal comma 677 della Legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell´IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all´aliquota massima consentita dalla legge statale per l´IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille.
Ciò significa, che per effetto delle aliquote IMU e TASI dovute per l´anno corrente, la TASI si applicherà unicamente per le prime case.
Il regolamento comunale, distingue, comunque, sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili dell´immobile quali soggetti passivi della tassa. Qualora la normativa statale optasse per il superamento del tetto del 10,6 per mille l´occupante dovrebbe versare la TASI nella misura del 10% del tributo complessivo dovuto in base all´aliquota applicata all´immobile occupato. La restante parte, pari al 90%, sarebbe a carico del possessore.
La TASI è stata istituita con la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 come una delle tre componenti della nuova IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), le altre sono l´IMU (di natura patrimoniale) e la TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell´utilizzatore).
Al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina dei tributi comunali, l´amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC.
Il regolamento comunale per l´applicazione della TASI, predisposto dall´Ufficio Servizi Tributi, è stato adottato con delibera consiliare n. 51 del 24/04/2014.
Per il versamento della TASI, come per l´IMU, sono previste due rate le cui scadenze sono fissate al 16 giugno e al 16 dicembre. È, comunque, consentito il pagamento in un´unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
Per il versamento del tributo, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
(notizia già pubblicata il 29-04-2014 11:16)
LINK CORRELATI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Fonte: R.P.P.